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testo tratto da fotografi.org
In ogni Stato limmagine fotografica è
tutelata da una serie di leggi di fondo e dai successivi aggiornamenti:
il fatto che la fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata
con strumenti digitali non sposta di una virgola la sostanza del
diritto dellautore, e dellillecito di chi ne fa un
uso non autorizzato. Semplicemente, il mezzo digitale ha reso
più facile e più "produttivo" il furto
di immagini, che resta comunque tale. Disporre di una pistola
rende più semplice la rapina, rispetto alluso di
un pugnale, ma si tratta sempre di una rapina.
In Italia, la legge che prevede che chi ha eseguito delle fotografie
ne sia, fino a prova contraria, titolare dello sfruttamento, è
la legge 633/41, aggiornata dal dpr 19/79 e, recentemente, dal
Dlgs 154/97. Negli altri Paesi vigono legislazioni spesso fra
loro differenti, ma grazie al cielo armonizzate da una serie di
accordi plurilaterali. Le implicazioni di questa legislazione
sono estese, negli elementi basilari, a tutto il mondo, grazie
alla Convenzione Internazionale di Berna del 1971, la Convenzione
Universale del diritto dautore, e la Direttiva 93/98/cee
che armonizza la durata della protezione per tutti i Paesi dellUnione
a 70 anni dalla morte dellautore.
Che si tratti di immagini digitali od analogiche, sono protette,
recita la legge, "le opere fotografiche e quelle espresse
con procedimento analogo alla fotografia".
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