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C O P Y R I G H T

testo tratto da fotografi.org

In ogni Stato l’immagine fotografica è tutelata da una serie di leggi di fondo e dai successivi aggiornamenti: il fatto che la fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata con strumenti digitali non sposta di una virgola la sostanza del diritto dell’autore, e dell’illecito di chi ne fa un uso non autorizzato. Semplicemente, il mezzo digitale ha reso più facile e più "produttivo" il furto di immagini, che resta comunque tale. Disporre di una pistola rende più semplice la rapina, rispetto all’uso di un pugnale, ma si tratta sempre di una rapina.

In Italia, la legge che prevede che chi ha eseguito delle fotografie ne sia, fino a prova contraria, titolare dello sfruttamento, è la legge 633/41, aggiornata dal dpr 19/79 e, recentemente, dal Dlgs 154/97. Negli altri Paesi vigono legislazioni spesso fra loro differenti, ma grazie al cielo armonizzate da una serie di accordi plurilaterali. Le implicazioni di questa legislazione sono estese, negli elementi basilari, a tutto il mondo, grazie alla Convenzione Internazionale di Berna del 1971, la Convenzione Universale del diritto d’autore, e la Direttiva 93/98/cee che armonizza la durata della protezione per tutti i Paesi dell’Unione a 70 anni dalla morte dell’autore.

Che si tratti di immagini digitali od analogiche, sono protette, recita la legge, "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia".

 

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